Versione IDD del 2021.03.30
IVASS authorisation n.UE00008548
Disposizioni preliminari
Il Mandato di Brokeraggio assicurativo tra voi (il « Contraente ») e la nostra società di brokeraggio (il « Broker »), meglio identificata nel documento Informazioni Precontrattuali (Allegato 3) di cui queste Condizioni Generali compongono un elemento, è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali , fatte salve le convenzioni particolari espressamente stipulate tra le parti, nonchè dalle leggi e regolamenti in vigore nel paese dove il Broker ha la sede legale, e dal l e norme applicabili e d‘ordine pubblico del paese di residenza del Contraente. Tutte le domande e i dubbi del potenziale Contraente devono essere chiariti prima della firma della proposta di contratto assicurativo dal Broker o dall’impresa di assicurazione (la “Compagnia “).
Definizioni
Il « contratto di assicurazione » emesso dalla Compagnia è un insieme di documenti costituito, tra gli altri e in funzione delle Compagnie, dai documenti di informazioni standardizzati ( Key lnformation Document , KID Aggiuntivo , Scheda / PIO… ), dalla proposta di assicurazione, dalle condizioni generali e dalle condizioni particolari di assicurazione. Ove il potenziale Contraente sottoscriva un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione ,a seconda del caso, sono inoltre presenti un’appendice contenente gli investimenti e le formule di gestione proposti, un profilo dell’investitore che definisce l‘esperienza del potenziale Contraente con riferimento ai mercati assicurativi e finanziari, nonché le informazioni che consentono al potenziale Contraente di valutare il rischio di investimento insito in alcune attività. Si invita il potenziale Contraente a leggere attentamente le spiegazioni sul funzionamento del contratto al momento della presentazione delle offerte di diverse imprese di assicurazione. Tali spiegazioni sono riportate nelle condizioni generali del contratto proposto.
La tipologia dei contratti di assicurazione può dipendere dal paese di residenza dell’interessato (nota: la residenza viene considerata al momento dell’effettiva sottoscrizione di un contratto di assicurazione o di capitalizzazione) . Questa tipologia di contratto può prevedere garanzie complementari diverse. Si invita il potenziale Contraente a farsi illustrare ogni singolo aspetto prima di firmare una proposta di assicurazione.
Il « Broker » indica una o più (nel caso di co–brokeraggio) società di brokeraggio assicurativo facenti parte del Gruppo Firstance Luxembourg S.A. e/o il suo dirigente/sub-broker/sub-agente con cui il Contraente entra in relazione contrattuale . La lista di queste società è allegata alle presenti condizioni generali ed è aggiornata costantemente . Queste società di brokeraggio sono legate tra di loro dal controllo diretto o indiretto del loro capitale sociale da parte di Firstance Luxembourg S.A.
S.A. Nelle informazioni Precontrattuali (Allegato 3) consegnate al Contraente è indicato con quale/i società entrate in relazione. Il « Contraente » indica una – o più – persona fisica o giuridica in relazione contrattuale – o che desidera entrare in relazione contrattuale – con il Broker per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione con una Compagnia di assicurazione .
1. Oggetto
Il Contraente dà mandato al Broker nel contesto della sottoscrizione e amministrazione di un contratto di assicurazione sulla vita,di capitalizzazione o appartenente al Ramo Danni.
Qualora applicabile, il Broker fornisce consulenze assicurative, compie lavori preparatori alla sottoscrizione e alla stipula di contratti assicurativi,o assiste il Contraente nella loro gestione ed esecuzione .Si impegna ad operare sempre secondo principi di onestà, imparzialità e professionalità e nel migliore interesse del Contraente. Il Broker opera nel rispetto del le regole di comportamento in materia di distribuzione delle assicurazioni così come q u el l e derivanti dalle leggi nazionali in vigore, dai regolamenti adottati in attuazione di queste leggi, e dai regolamenti adottati dalle autorità dell’Unione Europea in esecuzione delle direttive sulla distribuzione delle assicurazioni, fatte salve le eventuali norme imperative di diritto straniero che il Broker deve rispettare quando esercita la propria attività al di fuori del paese in cui ha la sede legale.
Sottoscrivendo il Mandato di Brokeraggio il Contraente autorizza il Broker ad ottenere offerte coerenti e adeguate, secondo il caso, con le richieste ed esigenze del potenziale Contraente e successivamente di rappresentare i suoi interessi presso la Compagnia di assicurazione da lui scelta nel contesto dei servizi che sono oggetto del presente contratto.
Secondo le istruzioni del Contraente, il Broker potrà (o meno) ottenere le copie (o gli originali) di tutte le comunicazioni o informazioni provenienti dalla Compagnia che riguardano il contratto di assicurazione del Contraente, per consegnarvele o per permetterci di accompagnare il Contraente e assisterlo .
2. Entrata in relazione
Il Broker è libero di accettare o rifiutare qualsiasi rapporto commerciale . Nessun rapporto commerciale viene istituito a nome di un Contraente fino a quando detto Contraente non abbia compilato e fornito, secondo le modalità ritenute soddisfacenti dal Broker, tutti i documenti, la documentazione a supporto e le informazioni che questi ritiene utili. Una relazione d‘affari è considerata come valida solo dopo essere stata accettata dal Comitato di Accettazione del Broker.
La lista delle firme autorizzate dei soggetti, degli organi, dei dipendenti e dei mandatari che possono impegnare il Broker e/o rappresentarlo può essere consultata dal Contraente su semplice richiesta. Solo i documenti firmati da queste persone sono validi.
3. Obblighi del Broker – Consulenza e offerte – Scelte del Contraente
In virtù delle disposizioni legali e regolamentari applicabili e del presente Mandato di Brokeraggio, il Broker:
3.1 Chiede al Contraente delle informazioni in merito alle sue richieste ed esigenze in relazione al prodotto assicurativo ricercato,
3.2 Richiama l’attenzione del Contraente sul fatto che dati o informazioni di cui al punto 3.1) errati o non aggiornati possano potenzialmente recare danno al Contraente. Qualsiasi modifica a tali dati o informazioni deve essere immediatamente segnalata al Broker per iscritto. Il Broker è autorizzato a fare affidamento sulle informazioni fornite dal Contraente. Il Broker non si assume alcuna responsabilità per la verifica della correttez za e d el l a completezza di tali dati e informazioni. Il Contraente è l’unico responsabile per i danni causati dall’indicazione di dati o informazioni false, inaccurate, obsolete o incomplete, a meno che il Broker non fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che tali dati o informazioni fossero manifestamente falsi, inaccurati o incompleti.
3.3 Effettua un‘analisi delle informazioni e dati trasmessi dal Contraente al fine di proporre delle soluzioni adeguate e appropriate (secondo il caso) alle loro richieste ed esigenze nonchè alla loro situazione finanziaria e personale.
3.4 Sulla base dei dati e delle informazioni ottenute si rivolge a una o più imprese di assicurazione per ottenere offerte adeguate o coerenti e rappresenta il Contraente presso le Compagnie nelle scelte e nel contesto delle prestazioni di servizi oggetto del presente Mandato di Brokeraggio,
3.5 Comunica al Contraente le offerte personalizzate ottenute (in base ai termini applicabili e specifici per ogni impresa di assicurazione), i documenti informativi standard sui prodotti assicurativi in oggetto, nonché la propria consulenza (se del caso) non appena possibile dopo aver ricevuto le offerte dalle Compagnie. La valutazione finale della consulenza delle offerte e la selezione del prodotto assicurativo nonchè della Compagnia di assicurazione spettano
al Contraente (il Contraente può non dar seguito alla consulenza del Broker, nel quale caso lo dovrà esprimere esplicitamente),
3.6 Assiste il Contraente nella compilazione della proposta di assicurazione per il prodotto assicurativo scelto e la trasmette tempestivamente alla Compagnia
Per i Contraenti il cui paese di residenza/sede è il Lussemburgo il Broker fornisce sempre al Contraente una consulenza basata su un‘analisi imparziale e personale, salvo il caso in cui il Contraente vi rinunci espressamente .
Per i Contraenti residenti/con sede in un paese diverso da Lussemburgo , il Broker fornisce o non fornisce consulenze personalizzate in conformità alla legge applicabile e ne informa il Contraente nelle Informazioni Precontrattuali.
4. Obblighi del Contraente
All’inizio del rapporto commerciale il Contraente si impegna a:
– ( se persona fisica) Indicare al Broker i dati esatti relativi alla sua identificazione (cognome e nome, indirizzo, cittadinanza, stato civile, professione, residenza fiscale, ecc.) unitamente a qualsiasi vincolo relativo ad una carica politica, a un‘attività professionale o di qualsiasi altra natura. Il Contraente fornisce la documentazione a supporto richiesta dal Broker (inclusa una copia della carta d’identità) per consentire al Broker di adempiere i propri obblighi ai sensi di legge. Eventuali modifiche ai dati devono essere segnalate immediatamente al Broker per iscritto,
– ( per le persone giuridiche, inoltre) Produrre inoltre una copia autentica dello statuto aggiornato, un estratto del registro del commercio e delle società (o di qualsiasi documento analogo), l’identificazione dei beneficiari economici, l’elenco delle persone autorizzate a impegnare la persona giuridica in oggetto e a rappresentarla nei confronti di terzi, la risoluzione del organo di gestione o amministrazione della persona giuridica che autorizzi la sottoscrizione dello specifico contratto di assicurazione o di capitalizzazione per conto della società e, se del caso, una copia autenticata del contratto di domiciliazione. La persona giuridica deve altresì produrre una copia del documento di identità valido del rappresentante/dirigente e del o dei beneficiari economici della persona giuridica,
– Comunicare informazioni e dati esatti, completi e validi conformemente all’articolo 3 delle presenti condizioni generali,
– Informare tempestivamente il Broker per iscritto di qualsiasi cambiamento della propria situazione o modifica dei propri dati personali.
Conformemente all’articolo 3.2 supra, il Broker non si assume la responsabilità delle conseguenze dell’utilizzo di dati falsi, inaccurati, obsoleti o incompleti. Il Contraente ha la responsabilità di tenere aggiornato il Broker in merito a qualsiasi informazione che lo riguarda e che potrebbe impattare l‘adeguatezza o l’appropriatezza del prodotto sottoscritto.
5. Comunicazioni tra Contraente e Broker
Salvo disposizioni contrarie, il Broker comunica con il Contraente principalmente a mezzo posta all’ultimo indirizzo indicato dal Contraente . La prova di invio da parte del Broker è validamente costituita producendo la copia della corrispondenza debitamente datata. In caso di consegna a mano, la data facente fede é la data indicata sull’avviso di consegna o di ricevimento.
Il Broker invia per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consega a mano al Contraente i documenti per i quali la Compagnia di assicurazione ha un obbligo di trasmissione (esempio: Condizioni Particolari, Rendiconto annuale, integrazioni contrattuali, … ). Se il Contraente non ha ricevuto entro 30 giorni i documenti sopra menzionati, deve avvisarne il Broker entro 2 mesi a partire dalla data in cui avrebbe dovuto ricevere il documento o l‘informazione.
Qualsiasi comunicazione dal Contraente al Broker deve essere in forma scritta. Spetta al Contraente dimostrare l’esistenza, il contenuto e la comunicazione stessa . In caso di pluralità di Contraenti, il Broker accetta solo istruzioni congiunte e concordanti (se non diversamente concordato per iscritto) .Tuttavia, il Contraente può trasmettere al Broker delle istruzioni di invio della documentazione e/o informazione per via elettronica . In tal caso, le comunicazioni elettroniche del Broker costituiscono evidenze dell’avvenuta comunicazione .
Il Contraente è stato messo a conoscenza del fatto che l’autenticità e la riservatezza del contenuto dei messaggi scambiati con mezzi elettronici non sono mai garantite. Il Broker e il Contraente si impegnano a fare tutto il possibile per evitare abusi, frodi o intrusioni. Fatto salvo il rispetto di detto obbligo, il Broker non è responsabile per eventuali
danni che possano derivare in particolare da errori, ritardi o mancata ricezione, duplicazione d‘uso o altro, connessi all’uso di mezzi elettronici di comunicazione .
6. Politiche d’incentivazione e gestione dei conflitti di interesse del Broker
Conformemente alle disposizioni legali e regolamentari in vigore,il Broker dispone di procedure e politiche interne per gestire in maniera onesta, equa e professionale gli interessi del Contraente : tale è il caso, ad esempio, in materia di gestione dei conflitti di interesse, di regali e altri vantaggi, di suggerimenti di arbitraggi e di remunerazione . Il Contraente può ottenere dal Broker, su semplice richiesta, una descrizione più dettagliata delle politiche d‘incentivazione e di gestione dei conflitti di interesse che sono, tra l‘altro, disponibili sul nostro sito internet: www.firstance.com
7. Segreto professionale
Il Broker è vincolato dal segreto professionale così come previsto e applicato secondo la normativa del proprio paese in cui ha sede legale (Lussemburgo o Liechtenstein).
In particolare,in Lussemburgo, Firstance Luxembourg S.A. è vincolato dal segreto professionale così come previsto e applicato ai sensi dell’articolo 300 della legge lussemburghese del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo . Pertanto, il Broker è tenuto a mantenere riservate le informazioni a lui affidate dal Contraente nel contesto della sua attività professionale.
L’obbligo di segretezza, tuttavia, non esiste in particolare per quanto riguarda le imprese di assicurazione , gli istituti bancari, i professionisti del settore assicurativo (PSA) o i professionisti del settore finanziario (PSF), se le informazioni sono comunicate dal Broker nell’ambito di un contratto di servizi.
Inoltre, il Contraente accetta espressamente di sollevare il Broker dal segreto professionale per la comunicazione delle informazioni tra le società appartenenti al Gruppo di Firstance Luxembourg S.A. o a favore di terzi come definite supra al paragrafo 3, eventualmente ubicati al di fuori del Grand Ducato di Lussemburgo, quando queste comunicazioni sono necessarie o utili per dare consulenza, realizzare lavori preparatori alla sottoscrizione o alla conclusione di contratti di assicurazione o aiutare la loro gestione e esecuzione . Quando si tratta di dati personali di una persona fisica, questa comunicazione avverrà nel rispetto della nostra Politica di Trattamento dei Dati Personali .
L’obbligo al segreto professionale in capo alla Compagnia di assicurazione non sussiste nei confronti del Broker con riferimento alle informazioni relative ai contratti per cui il Broker ha agito come intermediario. Il Contraente può, tuttavia, opporsi in qualsiasi momento alla comunicazione al Broker di informazioni relative al o ai suoi contratti. Il Broker avverte il Contraente sul fatto che in tal caso il Broker non sarà più in grado di assolvere adeguatamente il proprio ruolo, non potrà più fornire consulenze al Contraente o agire nel migliore interesse del Contraente . E‘ quindi possibile che tale opposizione sia dannosa per il Contraente in quanto non beneficierà dei servizi professionali del Broker.
8. Reclami
Qualsiasi reclamo ai danni del Broker o dei suoi dipendenti o collaboratori deve essere indirizzato esclusivamente all’indirizzo seguente :
Firstance Luxembourg S.A.
FAO: Service des Réclamations 6 Av. Jean-Pierre Pescatore L-2324 Luxembourg
Il Broker si impegna a rispondere tempestivamente. Dopo aver appurato tutte le pratiche presso il broker e nell’ipotesi in cui il Contraente non abbia ottenuto riscontro soddisfacente, quest‘ultimo potrà adire un mediatore.
Il Contraente può altresì rivolgersi all’Autorità di Vigilanza rilevante dalla quale dipende il Broker con cui è entrato in relazione. Questa o queste Autorità di Vigilanza sono indicate nelle Informazioni Precontrattuali (Allegato 4 – TER) .
Il Broker pubblica sul proprio sito internet la sua Politica di gestione dei reclami nonchè la lista delle Autorità e organismi presso cui il Contraente può indirizzare il suo reclamo: http://www.firstance.com
9. Trattamento dei dati personali
Conformemente alle norme applicabili in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la loro libera circolazione ,il Broker informa il Contraente che raccoglie e tratta i sui dati personali, ivi inclusi i dati relativi al suo stato di salute. Tutti questi dati potranno essere conservati per la durata legale di prescrizione.
Il Contraente ha diritto di accesso a queste informazioni e il diritto di modifica di tali dati. Il Broker si impegna a trasmettere senza indugi alla Compagnia qualsiasi domanda di modifica o rettifica di dati personali.
Il Contraente riconosce al Broker il diritto di registrare le sue comunicazioni elettroniche nonchè, tra le altre, le sue conversazioni telefoniche . Queste comunicazioni potranno essere utilizzate come mezzo di prova al pari di uno scritto. L‘assenza di registrazione o di conservazione non potrà essere utilizzata contro il Broker. Le registrazioni non possono essere comunicate a terzi tranne nei casi autorizzati dalla legge.
La prova contraria delle registrazioni informatiche effettuate dal Broker a partire da documenti originali sarà ammessa unicamente con la presentazione di documenti di stessa natura.
10. Remunerazione del Broker
Le spese di brokeraggio o commissioni sono definite nel Mandato di Brokeraggio salvo informazione scritta contraria.
11. Modifica delle Condizioni di brokeraggio di assicurazione
Il Broker può modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni Generali di brokeraggio, nonché altre clausole del Mandato di Brokeraggio, per dar conto in particolare delle modifiche legislative o regolamentari, della prassi locale, della situazione di mercato o delle politiche del Broker. Il Contraente sarà informato di tale modifica secondo le modalità di comunicazione previste all’articolo 5 supra o secondo le modalità eventualmente definite ulteriormente tra le parti nelle condizioni specifiche del Mandato di Brokeraggio ( e/o del Mandato di Co–Brokeraggio se sottoscritto).
Le modifiche saranno considerate approvate se il Contraente non si oppone per iscritto entro trenta giorni dalla data in cui le informazioni sono state comunicate o rese disponibili, o prima se il Contraente richiede al Broker un servizio di distribuzione, in quanto ciò costituisce un’approvazione formale delle nuove condizioni. In questo caso, nel eseguire un‘operazione o dandone istruzione al Broker sotto le nuove Condizioni Generali, il Contraente approva indirettamente le nuove condizioni alla data dell’operazione o dell’invio dell’istruzione. Le modifiche imposte alle parti a seguito di una modifica legislativa o regolamentare sono applicabili senza preavviso dalla data di entrata in vigore delle stesse.
12. Responsabilità e indennizzi
12.1 Nel contesto della relazione commerciale con il Contraente, il Broker è responsabile, per qualsiasi azione o omissione, soltanto per dolo o colpa grave, salvo in caso di lesioni personali.
12.2 Salvo quanto diversamente specificato nel Mandato di Brokeraggio, gli obblighi del Broker sono obbligazioni di mezzi. In particolare in relazione a qualsiasi consulenza fornita dal Broker, quest’ultimo opera con la diligenza del buon padre di famiglia, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Contraente e delle conoscenze al momento della consulenza. Il Broker non sarà ritenuto responsabile se la consulenza risulta successivamente inadeguata o errata, a causa di elementi, circostanze o eventi che non erano noti al Broker o che non poteva ragionevolmente prevedere.
12.3 Se il Contraente non segue la consulenza del Broker e sottoscrive un prodotto assicurativo diverso da quello/i raccomandato/i dal Broker (qualora fosse possibile secondo la normativa vigente), il Contraente solleva espressamente il Broker da qualsiasi conseguenza negativa di qualsivoglia natura che potrebbe verificarsi in capo al Contraente a seguito di tale scelta .
12.4 Il Broker ha stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità professionale con AIG Europe S.A., numero di polizza BF33001183 .
12.5 Il Contraente si impegna a tenere indenne il Broker per tutti i danni e le perdite (incluse le spese processuali e legali nella misura massima consentita dalla legge applicabile) che quest’ultimo potrebbe subire in conseguenza di una violazione da parte del Contraente nell‘ambito dell’adempimento delle presenti Condizioni Generali.
13. Unicità e clausole di salvaguardia
Le presenti Condizioni Generali fanno parte dell’insieme della documentazione pre-contrattuale e contrattuale. L‘illegalità (parzale o totale) o l‘inapplicabilità (parziale o totale) di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali o l‘insieme della documentazione pre-contrattuale e contrattuale del contratto di mandato di brokeraggio non impatterà l‘applicabilità delle altre condizioni pattuite.
14. Durata e Recesso
14.1 Salvo diverso accordo espresso, il Mandato di Brokeraggio è stipulato a tempo indeterminato e il vincolo contrattuale può essere sciolto secondo i termini e le condizioni stabiliti nelle presenti Condizioni Generali di brokeraggio
14.2 Le parti possono recedere in qualsiasi momento inviando all’altra parte una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso acquista efficacia al ricevimento della comunicazione. Anche in seguito al recesso del presente contratto, le presenti Condizioni Generali rimangono applicabili fino all’esaurimento dei rapporti correnti.
14.3 In caso di scioglimento del Mandato di Brokeraggio, il Broker informa la/le Compagnia/e con cui il Contraente ha sottoscritto uno o più contratti di assicurazione per suo tramite. A far data dal recesso, il Contraente dovrà rivolgersi direttamente alla/e Compagnia/e di assicurazione interessata/e o indirizzarsi a un altro intermediario.
14.4 Il fatto che il Contraente scelga successivamente, per uno o più contratti assicurativi sottoscritti attraverso il Broker, un altro distributore di assicurazioni, non implicherà la decadenza del Mandato di Brokeraggio. Tale scelta del Contraente risolve solo gli obblighi delle parti derivanti dal Mandato di Brokeraggio per quanto si riferiscono al/ai contratto/i in questione. Tuttavia, il Mandato di Brokeraggio decadrà automaticamente quando il Contraente sceglie un altro distributore per l’ultimo contratto assicurativo per il quale il Broker fungeva ancora da intermediario.
14.5 Il Contraente riconosce che il recesso di un contratto nei confronti di una Compagnia di assicurazione non scioglie automaticamente il vincolo del presente Mandato di Brokeraggio .
15. Diritto applicabile e foro competente
Il Mandato di Brokeraggio è disciplinato dalla legge del paese di residenza del contraente al momento della sottoscrizione del prodotto assicurativo . Il foro competente in caso di controversie tra Contraente e Broker sarà sia quello del paese di residenza del contraente che quello in cui il broker ha sede legale. In caso di co–brokeraggio, i Tribunali del Granducato di Lussemburgo hanno competenza esclusiva nel caso in cui sia il Contraente ad agire in giudizio contro il Broker. Nel caso in cui sia il Broker ad agire in giudizio, sono esclusivamente competenti i Tribunali dello Stato in cui risiede il Contraente.