{"id":15247,"date":"2024-09-27T11:48:49","date_gmt":"2024-09-27T11:48:49","guid":{"rendered":"https:\/\/firstance-new2.gatsbyandwhite.com\/?page_id=15247"},"modified":"2024-09-27T13:53:03","modified_gmt":"2024-09-27T13:53:03","slug":"condizioni-generali","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/firstance.com\/index.php\/en\/condizioni-generali\/","title":{"rendered":"Condizioni generali EN"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Versione IDD del 2021.03.30<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>IVASS&nbsp;<\/em>authorisation n.UE00008548<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Disposizioni preliminari<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Mandato di Brokeraggio assicurativo tra voi (il&nbsp;\u00ab&nbsp;Contraente&nbsp;\u00bb) e la nostra societ\u00e0 di brokeraggio (il&nbsp;\u00ab&nbsp;Broker \u00bb),&nbsp;meglio identificata nel documento Informazioni Precontrattuali (Allegato 3) di cui queste Condizioni Generali compongono un elemento,&nbsp;\u00e8 disciplinato dalle presenti Condizioni Generali&nbsp;,&nbsp;fatte salve le convenzioni particolari espressamente stipulate tra le parti,&nbsp;nonch\u00e8 dalle leggi e regolamenti in vigore nel paese dove il Broker ha la sede legale, e dal l e norme applicabili e d\u2018ordine pubblico del paese di residenza del Contraente.&nbsp;Tutte le domande e i dubbi del potenziale Contraente devono essere chiariti prima della firma della proposta di contratto assicurativo dal Broker o dall\u2019impresa di assicurazione (la&nbsp;\u201cCompagnia&nbsp;\u201c).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Definizioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il \u00ab&nbsp;contratto di assicurazione \u00bb&nbsp;emesso dalla Compagnia \u00e8 un insieme di documenti costituito,&nbsp;tra gli altri e in funzione delle Compagnie,&nbsp;dai documenti di informazioni standardizzati ( Key lnformation Document&nbsp;,&nbsp;KID Aggiuntivo&nbsp;,&nbsp;Scheda \/ PIO\u2026&nbsp;), dalla proposta di assicurazione,&nbsp;dalle condizioni generali e dalle condizioni particolari di assicurazione.&nbsp;Ove il potenziale Contraente sottoscriva un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione&nbsp;,a seconda del caso,&nbsp;sono inoltre presenti un\u2019appendice contenente gli investimenti e le formule di gestione proposti,&nbsp;un profilo dell\u2019investitore che definisce l\u2018esperienza del potenziale Contraente con riferimento ai mercati assicurativi e finanziari,&nbsp;nonch\u00e9 le informazioni che consentono al potenziale Contraente di valutare il rischio di investimento insito in alcune attivit\u00e0.&nbsp;Si invita il potenziale Contraente a leggere attentamente le spiegazioni sul funzionamento del contratto al momento della presentazione delle offerte di diverse imprese di assicurazione.&nbsp;Tali spiegazioni sono riportate nelle condizioni generali del contratto proposto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tipologia dei contratti di assicurazione pu\u00f2 dipendere dal paese di residenza dell\u2019interessato (nota: la residenza viene considerata al momento dell\u2019effettiva sottoscrizione di un contratto di assicurazione o di capitalizzazione)&nbsp;.&nbsp;Questa tipologia di contratto pu\u00f2 prevedere garanzie complementari diverse.&nbsp;Si invita il potenziale Contraente a farsi illustrare ogni singolo aspetto prima di firmare una proposta di assicurazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il \u00ab\u00a0Broker \u00bb\u00a0indica una o pi\u00f9 (nel caso di co\u2013brokeraggio) societ\u00e0 di brokeraggio assicurativo facenti parte del Gruppo Firstance Luxembourg S.A. e\/o il suo dirigente\/sub-broker\/sub-agente con cui il Contraente entra in relazione contrattuale\u00a0.\u00a0La lista di queste societ\u00e0 \u00e8 allegata alle presenti condizioni generali ed \u00e8 aggiornata costantemente\u00a0.\u00a0Queste societ\u00e0 di brokeraggio sono legate tra di loro dal controllo diretto o indiretto del loro capitale sociale da parte di Firstance Luxembourg S.A.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S.A. Nelle informazioni Precontrattuali (Allegato 3) consegnate al Contraente \u00e8 indicato con quale\/i societ\u00e0 entrate in relazione.&nbsp;Il&nbsp;\u00ab Contraente&nbsp;\u00bb indica una \u2013 o pi\u00f9 \u2013 persona fisica o giuridica in relazione contrattuale \u2013 o che desidera entrare in relazione contrattuale \u2013 con il Broker per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione con una Compagnia di assicurazione&nbsp;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. Oggetto&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Contraente d\u00e0 mandato al Broker nel contesto della sottoscrizione e amministrazione di un contratto di assicurazione sulla vita,di capitalizzazione o appartenente al Ramo Danni.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qualora applicabile,&nbsp;il Broker fornisce consulenze assicurative,&nbsp;compie lavori preparatori alla sottoscrizione e alla stipula di contratti assicurativi,o assiste il Contraente nella loro gestione ed esecuzione&nbsp;.Si impegna ad operare sempre secondo principi di onest\u00e0,&nbsp;imparzialit\u00e0 e professionalit\u00e0 e nel migliore interesse del Contraente.&nbsp;Il Broker opera nel rispetto del le regole di comportamento in materia di distribuzione delle assicurazioni cos\u00ec come q u el l e derivanti dalle leggi nazionali in vigore,&nbsp;dai regolamenti adottati in attuazione di queste leggi, e dai regolamenti adottati dalle autorit\u00e0 dell\u2019Unione Europea in esecuzione delle direttive sulla distribuzione delle assicurazioni,&nbsp;fatte salve le eventuali norme imperative di diritto straniero che il Broker deve rispettare quando esercita la propria attivit\u00e0 al di fuori del paese in cui ha la sede legale.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sottoscrivendo il Mandato di Brokeraggio il Contraente autorizza il Broker&nbsp;ad ottenere offerte coerenti e adeguate,&nbsp;secondo il caso,&nbsp;con le richieste ed esigenze del potenziale Contraente e successivamente di rappresentare i suoi interessi presso la Compagnia di assicurazione da lui scelta nel contesto dei servizi che sono oggetto del presente contratto.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo le istruzioni del Contraente,&nbsp;il Broker potr\u00e0 (o meno) ottenere le copie (o gli originali) di tutte le comunicazioni o informazioni provenienti dalla Compagnia che riguardano il contratto di assicurazione del Contraente,&nbsp;per consegnarvele o per permetterci di accompagnare il Contraente e assisterlo&nbsp;.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. Entrata in relazione&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Broker \u00e8 libero di accettare o rifiutare qualsiasi rapporto commerciale&nbsp;.&nbsp;Nessun rapporto commerciale viene istituito a nome di un Contraente fino a quando detto Contraente non abbia compilato e fornito,&nbsp;secondo le modalit\u00e0 ritenute soddisfacenti dal Broker,&nbsp;tutti i documenti,&nbsp;la documentazione a supporto e le informazioni che questi ritiene utili.&nbsp;Una relazione d\u2018affari \u00e8 considerata come valida solo dopo essere stata accettata dal&nbsp;<em>Comitato di Accettazione&nbsp;<\/em>del Broker.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La lista delle firme autorizzate dei soggetti, degli organi, dei&nbsp;dipendenti e dei mandatari che possono impegnare il Broker e\/o rappresentarlo pu\u00f2 essere consultata dal Contraente su semplice richiesta.&nbsp;Solo i documenti firmati da queste persone sono validi.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. Obblighi del Broker \u2013 Consulenza e offerte \u2013 Scelte del Contraente&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In virt\u00f9 delle disposizioni legali e regolamentari applicabili e del presente Mandato di Brokeraggio,&nbsp;il Broker:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3.1 Chiede al Contraente delle informazioni in merito alle sue&nbsp;<em>richieste ed esigenze&nbsp;<\/em>in relazione al prodotto assicurativo ricercato,&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3.2 Richiama l\u2019attenzione del Contraente sul fatto che dati o informazioni di cui al punto 3.1) errati o non aggiornati possano potenzialmente recare danno al Contraente.&nbsp;Qualsiasi modifica a tali dati o informazioni deve essere immediatamente segnalata al Broker per iscritto.&nbsp;Il Broker \u00e8 autorizzato a fare affidamento sulle informazioni fornite dal Contraente.&nbsp;Il Broker non si assume alcuna responsabilit\u00e0 per la verifica della correttez za e d el l a completezza di tali dati e informazioni.&nbsp;Il Contraente \u00e8 l\u2019unico responsabile per i danni causati dall\u2019indicazione di dati o informazioni false,&nbsp;inaccurate,&nbsp;obsolete o incomplete, a meno che il Broker non fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che tali dati o informazioni fossero manifestamente falsi,&nbsp;inaccurati o incompleti.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3.3&nbsp;Effettua un\u2018analisi delle informazioni e dati trasmessi dal Contraente al fine di proporre delle soluzioni adeguate e appropriate (secondo il caso) alle loro richieste ed esigenze nonch\u00e8 alla loro situazione finanziaria e personale.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3.4 Sulla base dei dati e delle informazioni ottenute si rivolge a una o pi\u00f9 imprese di assicurazione per ottenere offerte adeguate o coerenti e rappresenta il Contraente presso le Compagnie nelle scelte e nel contesto delle prestazioni di servizi oggetto del presente Mandato di Brokeraggio,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3.5 Comunica al Contraente le offerte personalizzate ottenute (in base ai termini applicabili e specifici per ogni impresa di assicurazione), i documenti informativi standard sui prodotti assicurativi in oggetto, nonch\u00e9 la propria consulenza (se del caso) non appena possibile dopo aver ricevuto le offerte dalle Compagnie. La valutazione finale della consulenza delle offerte e la selezione del prodotto assicurativo nonch\u00e8 della Compagnia di assicurazione spettano<br>al Contraente (il Contraente pu\u00f2 non dar seguito alla consulenza del Broker, nel quale caso lo dovr\u00e0 esprimere esplicitamente),<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3.6 Assiste il Contraente nella compilazione della proposta di assicurazione per il prodotto assicurativo scelto e la trasmette tempestivamente alla Compagnia<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Per i Contraenti&nbsp;<\/strong><strong>il&nbsp;<\/strong><strong>cui paese di residenza\/sede&nbsp;<\/strong><strong>\u00e8&nbsp;<\/strong><strong>il&nbsp;<\/strong><strong>Lussemburgo&nbsp;<\/strong>il Broker fornisce sempre al Contraente una consulenza basata su un\u2018analisi imparziale e personale,&nbsp;salvo il caso in cui il Contraente vi rinunci espressamente&nbsp;.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Per i Contraenti residenti\/con sede in un paese diverso da Lussemburgo&nbsp;<\/strong><strong>,&nbsp;<\/strong>il Broker fornisce o non fornisce consulenze personalizzate in conformit\u00e0 alla legge applicabile e ne informa il Contraente nelle Informazioni Precontrattuali.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4. Obblighi del Contraente&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">All\u2019inizio del rapporto commerciale il Contraente si impegna a:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2013&nbsp;<em>( se persona fisica)&nbsp;<\/em>Indicare al Broker i dati esatti relativi alla sua identificazione (cognome e nome,&nbsp;indirizzo,&nbsp;cittadinanza,&nbsp;stato civile,&nbsp;professione, residenza fiscale,&nbsp;ecc.) unitamente a qualsiasi vincolo relativo ad una carica politica,&nbsp;a un\u2018attivit\u00e0 professionale o di qualsiasi altra natura.&nbsp;Il Contraente fornisce la documentazione a supporto richiesta dal Broker (inclusa una copia della carta d\u2019identit\u00e0) per consentire al Broker di adempiere i propri obblighi ai sensi di legge.&nbsp;Eventuali modifiche ai dati devono essere segnalate immediatamente al Broker per iscritto,&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2013&nbsp;<em>( per le persone giuridiche, inoltre)&nbsp;<\/em>Produrre inoltre una copia autentica dello statuto aggiornato, un estratto del registro del commercio e delle societ\u00e0 (o di qualsiasi documento analogo), l\u2019identificazione dei beneficiari economici,&nbsp;l\u2019elenco delle persone autorizzate a impegnare la persona giuridica in oggetto e a rappresentarla nei confronti di terzi, la risoluzione del organo di gestione o amministrazione della persona giuridica che autorizzi la sottoscrizione dello specifico contratto di assicurazione o di capitalizzazione per conto della societ\u00e0 e,&nbsp;se del caso,&nbsp;una copia autenticata del contratto di domiciliazione.&nbsp;La persona giuridica deve altres\u00ec produrre una copia del documento di identit\u00e0 valido del rappresentante\/dirigente e del o dei beneficiari economici della persona giuridica,&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2013 Comunicare informazioni e dati esatti,&nbsp;completi e validi conformemente all\u2019articolo 3 delle presenti condizioni generali,&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2013 Informare tempestivamente il Broker per iscritto di qualsiasi cambiamento della propria situazione o modifica dei propri dati personali.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conformemente all\u2019articolo 3.2&nbsp;<em>supra<\/em><em>,&nbsp;<\/em>il Broker non si assume la responsabilit\u00e0 delle conseguenze dell\u2019utilizzo di dati falsi,&nbsp;inaccurati,&nbsp;obsoleti o incompleti. Il Contraente ha la responsabilit\u00e0 di tenere aggiornato il Broker in merito a qualsiasi informazione che lo riguarda e che potrebbe impattare l\u2018adeguatezza o l\u2019appropriatezza del prodotto sottoscritto.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>5. Comunicazioni tra Contraente e Broker&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Salvo disposizioni contrarie,&nbsp;il Broker comunica con il Contraente principalmente a mezzo posta all\u2019ultimo indirizzo indicato dal Contraente&nbsp;.&nbsp;La prova di invio da parte del Broker&nbsp;\u00e8&nbsp;validamente costituita producendo la copia della corrispondenza debitamente datata. In caso di consegna a mano, la data facente fede \u00e9 la data indicata sull\u2019avviso di consegna o di ricevimento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Broker invia per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consega a mano al Contraente i documenti per i quali la Compagnia di assicurazione ha un obbligo di trasmissione (esempio: Condizioni Particolari,&nbsp;Rendiconto annuale,&nbsp;integrazioni contrattuali, \u2026&nbsp;).&nbsp;Se il Contraente non ha ricevuto entro 30 giorni i documenti sopra menzionati,&nbsp;deve avvisarne il Broker entro 2 mesi a partire dalla data in cui avrebbe dovuto ricevere il documento o l\u2018informazione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qualsiasi comunicazione dal Contraente al Broker deve essere in forma scritta.&nbsp;Spetta al Contraente dimostrare l\u2019esistenza,&nbsp;il contenuto e la comunicazione stessa&nbsp;.&nbsp;In caso di pluralit\u00e0 di Contraenti,&nbsp;il Broker accetta solo istruzioni congiunte e concordanti (se non diversamente concordato per iscritto)&nbsp;.Tuttavia,&nbsp;il Contraente pu\u00f2 trasmettere al Broker delle istruzioni di invio della documentazione e\/o informazione per via elettronica&nbsp;.&nbsp;In tal caso,&nbsp;le comunicazioni elettroniche del Broker costituiscono evidenze dell\u2019avvenuta comunicazione&nbsp;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Contraente&nbsp;\u00e8&nbsp;stato messo a conoscenza del fatto che l\u2019autenticit\u00e0 e la riservatezza del contenuto dei messaggi scambiati con mezzi elettronici non sono mai garantite.&nbsp;Il Broker e il Contraente si impegnano a fare tutto il possibile per evitare abusi,&nbsp;frodi o intrusioni.&nbsp;Fatto salvo il rispetto di detto obbligo,&nbsp;il Broker non&nbsp;\u00e8&nbsp;responsabile per eventuali&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">danni che possano derivare in particolare da errori,&nbsp;ritardi o mancata ricezione,&nbsp;duplicazione d\u2018uso o altro,&nbsp;connessi all\u2019uso di mezzi elettronici di comunicazione&nbsp;.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>6. Politiche d\u2019incentivazione e gestione dei conflitti di interesse del Broker&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conformemente alle disposizioni legali e regolamentari in vigore,il Broker dispone di procedure e politiche interne per gestire in maniera onesta,\u00a0equa e professionale gli interessi del Contraente\u00a0:\u00a0tale\u00a0\u00e8\u00a0il caso,\u00a0ad esempio,\u00a0in materia di gestione dei conflitti di interesse,\u00a0di regali e altri vantaggi,\u00a0di suggerimenti di arbitraggi e di remunerazione\u00a0.\u00a0Il Contraente pu\u00f2 ottenere dal Broker,\u00a0su semplice richiesta,\u00a0una descrizione pi\u00f9 dettagliata delle politiche d\u2018incentivazione e di gestione dei conflitti di\u00a0interesse che sono,\u00a0tra l\u2018altro,\u00a0disponibili sul nostro sito internet:\u00a0www.firstance.com\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>7. Segreto professionale&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Broker&nbsp;\u00e8&nbsp;vincolato dal segreto professionale cos\u00ec come previsto e applicato secondo la normativa del proprio paese in cui ha sede legale (Lussemburgo o Liechtenstein).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare,in Lussemburgo,\u00a0Firstance Luxembourg S.A.\u00a0\u00e8\u00a0vincolato dal segreto professionale cos\u00ec come previsto e applicato ai sensi dell\u2019articolo 300 della legge lussemburghese del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo\u00a0.\u00a0Pertanto,\u00a0il Broker\u00a0\u00e8\u00a0tenuto a mantenere riservate le informazioni a lui affidate dal Contraente nel contesto della sua attivit\u00e0 professionale.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019obbligo di segretezza,&nbsp;tuttavia,&nbsp;non esiste in particolare per quanto riguarda le imprese di assicurazione&nbsp;,&nbsp;gli istituti bancari,&nbsp;i professionisti del settore assicurativo (PSA) o i professionisti del settore finanziario (PSF), se le informazioni sono comunicate dal Broker nell\u2019ambito di un contratto di servizi.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre,\u00a0il Contraente accetta espressamente di sollevare il Broker dal segreto professionale per la comunicazione delle informazioni tra le societ\u00e0 appartenenti al Gruppo di Firstance Luxembourg S.A. o a favore di terzi come definite\u00a0<em>supra\u00a0<\/em>al paragrafo 3,\u00a0eventualmente ubicati al di fuori del Grand Ducato di Lussemburgo,\u00a0quando queste comunicazioni sono necessarie o utili per dare consulenza,\u00a0realizzare lavori preparatori alla sottoscrizione o alla conclusione di contratti di assicurazione o aiutare la loro gestione e esecuzione\u00a0.\u00a0Quando si tratta di dati personali di una persona fisica,\u00a0questa comunicazione avverr\u00e0 nel rispetto della nostra\u00a0<em>Politica di Trattamento dei Dati Personali .\u00a0<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019obbligo al segreto professionale in capo alla Compagnia di assicurazione non sussiste nei confronti del Broker con riferimento alle informazioni relative ai contratti per cui il Broker ha agito come intermediario.&nbsp;Il Contraente pu\u00f2,&nbsp;tuttavia,&nbsp;opporsi in qualsiasi momento alla comunicazione al Broker di informazioni relative al o ai suoi contratti. Il Broker avverte il Contraente sul fatto che in tal caso il Broker non sar\u00e0 pi\u00f9 in grado di assolvere adeguatamente il proprio ruolo,&nbsp;non potr\u00e0 pi\u00f9 fornire consulenze al Contraente o agire nel migliore interesse del Contraente&nbsp;.&nbsp;E\u2018&nbsp;quindi possibile che tale opposizione sia dannosa per il Contraente in quanto non beneficier\u00e0 dei servizi professionali del Broker.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>8. Reclami&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qualsiasi reclamo ai danni del Broker o dei suoi dipendenti o collaboratori deve essere indirizzato esclusivamente all\u2019indirizzo seguente&nbsp;:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Firstance Luxembourg S.A.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">FAO:&nbsp;Service des R\u00e9clamations 6 Av. Jean-Pierre Pescatore L-2324 Luxembourg<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Broker si impegna a rispondere tempestivamente. Dopo aver appurato tutte le pratiche presso il broker e nell\u2019ipotesi in cui il Contraente non abbia ottenuto riscontro soddisfacente,&nbsp;quest\u2018ultimo potr\u00e0 adire un mediatore.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Contraente pu\u00f2 altres\u00ec rivolgersi&nbsp;<strong>all\u2019Autorit\u00e0 di Vigilanza rilevante&nbsp;<\/strong>dalla quale dipende il Broker con cui&nbsp;\u00e8&nbsp;entrato in relazione.&nbsp;Questa o queste Autorit\u00e0 di Vigilanza sono indicate nelle&nbsp;<em>Informazioni Precontrattuali (Allegato 4 \u2013 TER)&nbsp;<\/em><strong><em>.&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Broker pubblica sul proprio sito internet la sua Politica di gestione dei reclami nonch\u00e8 la lista delle Autorit\u00e0 e organismi presso cui il Contraente pu\u00f2 indirizzare il suo reclamo: http:\/\/www.firstance.com<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>9. Trattamento dei dati personali&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conformemente alle norme applicabili in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la loro libera circolazione&nbsp;,il Broker informa il Contraente che raccoglie e tratta i sui dati personali,&nbsp;ivi inclusi i dati relativi al suo stato di salute.&nbsp;Tutti questi dati potranno essere conservati per la durata legale di prescrizione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Contraente ha diritto di accesso a queste informazioni e il diritto di modifica di tali dati.&nbsp;Il Broker si impegna a trasmettere senza indugi alla Compagnia qualsiasi domanda di modifica o rettifica di dati personali.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Contraente riconosce al Broker il diritto di registrare le sue comunicazioni elettroniche nonch\u00e8,&nbsp;tra le altre,&nbsp;le sue conversazioni telefoniche&nbsp;.&nbsp;Queste comunicazioni potranno essere utilizzate come mezzo di prova al pari di uno scritto.&nbsp;L\u2018assenza di registrazione o di conservazione non potr\u00e0 essere utilizzata contro il Broker.&nbsp;Le registrazioni non possono essere comunicate a terzi tranne nei casi autorizzati dalla legge.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La prova contraria delle registrazioni informatiche effettuate dal Broker a partire da documenti originali sar\u00e0 ammessa unicamente con la presentazione di documenti di stessa natura.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>10. Remunerazione del Broker&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le spese di brokeraggio o commissioni sono definite nel&nbsp;<em>Mandato di Brokeraggio&nbsp;<\/em>salvo informazione scritta contraria.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>11. Modifica delle Condizioni di brokeraggio di assicurazione&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Broker pu\u00f2 modificare in qualsiasi momento le presenti&nbsp;<em>Condizioni Generali&nbsp;<\/em>di brokeraggio,&nbsp;nonch\u00e9 altre clausole del&nbsp;<em>Mandato di Brokeraggio<\/em>, per dar conto in particolare delle modifiche legislative o regolamentari,&nbsp;della prassi locale,&nbsp;della situazione di mercato o delle politiche del Broker.&nbsp;Il Contraente sar\u00e0 informato di tale modifica secondo le modalit\u00e0 di comunicazione previste all\u2019articolo 5&nbsp;<em>supra&nbsp;<\/em>o secondo le modalit\u00e0 eventualmente definite ulteriormente tra le parti nelle condizioni specifiche del&nbsp;<em>Mandato di Brokeraggio&nbsp;<\/em>( e\/o del&nbsp;<em>Mandato di Co<\/em><em>\u2013<\/em><em>Brokeraggio&nbsp;<\/em>se sottoscritto).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le modifiche saranno considerate approvate se il Contraente non si oppone per iscritto entro trenta giorni dalla data in cui le informazioni sono state comunicate o rese disponibili,&nbsp;o prima se il Contraente richiede al Broker un servizio di distribuzione,&nbsp;in quanto ci\u00f2 costituisce un\u2019approvazione formale delle nuove condizioni. In questo caso,&nbsp;nel eseguire un\u2018operazione o dandone istruzione al Broker sotto le nuove Condizioni Generali,&nbsp;il Contraente approva indirettamente le nuove condizioni alla data dell\u2019operazione o dell\u2019invio dell\u2019istruzione. Le modifiche imposte alle parti a seguito di una modifica legislativa o regolamentare sono applicabili senza preavviso dalla data di entrata in vigore delle stesse.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>12.&nbsp;<\/strong><strong>Responsabilit\u00e0 e indennizzi&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">12.1 Nel contesto della relazione commerciale con il Contraente,&nbsp;il Broker \u00e8 responsabile,&nbsp;per qualsiasi azione o omissione,&nbsp;soltanto per dolo o colpa grave,&nbsp;salvo in caso di lesioni personali.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">12.2 Salvo quanto diversamente specificato nel Mandato di Brokeraggio,&nbsp;gli obblighi del Broker sono obbligazioni di mezzi. In particolare in relazione a qualsiasi consulenza fornita dal Broker,&nbsp;quest\u2019ultimo opera con la diligenza del buon padre di famiglia,&nbsp;sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Contraente e delle conoscenze al momento della consulenza. Il Broker non sar\u00e0 ritenuto responsabile se la consulenza risulta successivamente inadeguata o errata,&nbsp;a causa di elementi,&nbsp;circostanze o eventi che non erano noti al Broker o che non poteva ragionevolmente prevedere.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">12.3&nbsp;Se il Contraente non segue la consulenza del Broker e sottoscrive un prodotto assicurativo diverso da quello\/i raccomandato\/i dal Broker (qualora fosse possibile secondo la normativa vigente), il Contraente solleva espressamente il Broker da qualsiasi conseguenza negativa di qualsivoglia natura che potrebbe verificarsi in capo al Contraente a seguito di tale scelta&nbsp;.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">12.4 Il Broker ha stipulato una polizza di assicurazione per responsabilit\u00e0 professionale con&nbsp;<strong>AIG Europe S<\/strong><strong>.<\/strong><strong>A<\/strong><strong>.,&nbsp;<\/strong>numero di polizza&nbsp;<strong>BF33001183&nbsp;<\/strong><strong>.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">12.5 Il Contraente si impegna a tenere indenne il Broker per tutti i danni e le perdite (incluse le spese processuali e legali nella misura massima consentita dalla legge applicabile) che quest\u2019ultimo potrebbe subire in conseguenza di una violazione da parte del Contraente nell\u2018ambito dell\u2019adempimento delle presenti&nbsp;<em>Condizioni Generali<\/em>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>13.&nbsp;<\/strong><strong>Unicit\u00e0 e clausole di salvaguardia&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le presenti&nbsp;<em>Condizioni Generali&nbsp;<\/em>fanno parte dell\u2019insieme della documentazione pre-contrattuale e contrattuale.&nbsp;L\u2018illegalit\u00e0 (parzale o totale) o l\u2018inapplicabilit\u00e0 (parziale o totale) di una o pi\u00f9 clausole delle presenti&nbsp;<em>Condizioni Generali&nbsp;<\/em>o l\u2018insieme della documentazione pre-contrattuale e contrattuale del contratto di mandato di brokeraggio non impatter\u00e0 l\u2018applicabilit\u00e0 delle altre condizioni pattuite.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>14.&nbsp;<\/strong><strong>Durata e Recesso&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">14.1 Salvo diverso accordo espresso,&nbsp;il Mandato di Brokeraggio&nbsp;\u00e8&nbsp;stipulato a tempo indeterminato e il vincolo contrattuale pu\u00f2 essere sciolto secondo i termini e le condizioni stabiliti nelle presenti Condizioni Generali di brokeraggio&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">14.2 Le parti possono recedere in qualsiasi momento inviando all\u2019altra parte una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.&nbsp;Il recesso acquista efficacia al ricevimento della comunicazione. Anche in seguito al recesso del presente contratto,&nbsp;le presenti&nbsp;<em>Condizioni Generali&nbsp;<\/em>rimangono applicabili fino all\u2019esaurimento dei rapporti correnti.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">14.3&nbsp;In caso di scioglimento del&nbsp;<em>Mandato di Brokeraggio<\/em>,&nbsp;il Broker informa la\/le Compagnia\/e con cui il Contraente ha sottoscritto uno o pi\u00f9 contratti di assicurazione per suo tramite.&nbsp;A far data dal recesso,&nbsp;il Contraente dovr\u00e0 rivolgersi direttamente alla\/e Compagnia\/e di assicurazione interessata\/e o indirizzarsi a un altro intermediario.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">14.4 Il fatto che il Contraente scelga successivamente,&nbsp;per uno o pi\u00f9 contratti assicurativi sottoscritti attraverso il Broker,&nbsp;un altro distributore di assicurazioni,&nbsp;non implicher\u00e0 la decadenza del&nbsp;<em>Mandato di Brokeraggio<\/em>.&nbsp;Tale scelta del Contraente risolve solo gli obblighi delle parti derivanti dal&nbsp;<em>Mandato di Brokeraggio&nbsp;<\/em>per quanto si riferiscono al\/ai contratto\/i in questione. Tuttavia,&nbsp;il&nbsp;<em>Mandato di Brokeraggio&nbsp;<\/em>decadr\u00e0 automaticamente quando il Contraente sceglie un altro distributore per l\u2019ultimo contratto assicurativo per il quale il Broker fungeva ancora da intermediario.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">14.5 Il Contraente riconosce che il recesso di un contratto nei confronti di una Compagnia di assicurazione non scioglie automaticamente il vincolo del presente&nbsp;<em>Mandato di Brokeraggio&nbsp;<\/em>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>15.&nbsp;<\/strong><strong>Diritto applicabile e foro competente&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il&nbsp;<em>Mandato di Brokeraggio&nbsp;<\/em>\u00e8&nbsp;disciplinato dalla legge del paese di residenza del contraente al momento della sottoscrizione del prodotto assicurativo&nbsp;.&nbsp;Il foro competente in caso di controversie tra Contraente e Broker sar\u00e0 sia quello del paese di residenza del contraente che quello in cui il broker ha sede legale.&nbsp;In caso di co\u2013brokeraggio,&nbsp;i Tribunali del Granducato di Lussemburgo hanno competenza esclusiva nel caso in cui sia il Contraente ad agire in giudizio contro il Broker. Nel caso in cui sia il Broker ad agire in giudizio,&nbsp;sono esclusivamente competenti i Tribunali dello Stato in cui risiede il Contraente.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione IDD del 2021.03.30 IVASS&nbsp;authorisation n.UE00008548 Disposizioni preliminari Il Mandato di Brokeraggio assicurativo tra voi (il&nbsp;\u00ab&nbsp;Contraente&nbsp;\u00bb) e la nostra societ\u00e0 di brokeraggio (il&nbsp;\u00ab&nbsp;Broker \u00bb),&nbsp;meglio identificata nel documento Informazioni Precontrattuali (Allegato 3) di cui queste Condizioni Generali compongono un elemento,&nbsp;\u00e8 disciplinato dalle presenti Condizioni Generali&nbsp;,&nbsp;fatte salve le convenzioni particolari espressamente stipulate tra le parti,&nbsp;nonch\u00e8 dalle leggi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"class_list":["post-15247","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.4 (Yoast SEO v28.4) - 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